Tutela degli animali da affezione

Le colonie feline sono tutelate
ai sensi della Legge 281/1991 e
dall’art.14-bis della Legge reg. n.10/1997

I gatti liberi sono protetti
ed è assolutamente vietato maltrattarli
o allontanarli dai luoghi
dove vivono abitualmente

"I gatti non cercano la felicità: la incarnano"
(Sabrina G. 📸)

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L.R. Marche n.10/1997
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo

https://www.consiglio.marche.it

Art. 1
Finalità

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto apporto uomo-animale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezioni gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.

3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali da affezione, nel rispetto delle norme statali ed europee vigenti, è vietato a chiunque causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, rappresentazioni pubbliche o private e competizioni con animali che possano comportare maltrattamenti o sevizie.

3-bis. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare agli animali collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress.

4. All’attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).

Art. 2
Compiti dei Comuni

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;

b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari e ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;

c-bis) alla riduzione del fenomeno del randagismo attraverso campagne di sterilizzazione degli animali di proprietà, promozione delle adozioni attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nei canili, gattili e rifugi, direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012, anche stipulando apposite convenzioni.

A tal fine i Comuni devono indicare sul proprio sito istituzionale il nome della struttura ove sono detenuti i propri animali, l’ubicazione, gli orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione utile alla promozione delle adozioni;

d) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.

3. I Comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cura temporanei dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati.

4. I Comuni e le Comunità montane per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012 o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. I Comuni e le Comunità montane possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

4-bis. La Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell’età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo e il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali. Le tariffe sono aggiornate ogni quattro anni.

4-ter. Nei contratti e nelle convenzioni stipulati per il mantenimento degli animali i Comuni singoli o associati e le Comunità montane non possono stabilire un limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4-bis.

4-quater. La Giunta regionale, sentiti i Comuni singoli o associati, le Unioni Montane e l’ASUR, con la collaborazione delle associazioni di protezione animale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato):

a) adotta uno specifico protocollo regionale per favorire e facilitare l’adozione dei cani detenuti nei canili;

b) promuove la sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti che gestiscono i canili.

Art. 14-bis
Colonie feline

1. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente anche un solo felino allo stato libero, indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. 

2. Le colonie feline sono tutelate dai Comuni singoli o associati e dalle Unioni montane che provvedono, direttamente o attraverso convenzioni stipulate con associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012, alla manutenzione del territorio in caso di suolo pubblico e alla vigilanza del benessere degli animali in caso il territorio dell'oasi sia di proprietà privata, nonché al coordinamento dei privati cittadini gestori delle colonie. 

3. Nella manutenzione è compreso l'eventuale contenimento della vegetazione spontanea, l'installazione di ricoveri idonei quali cucce e tettoie e, laddove possibile, la realizzazione di eventuali zone recintate ove gli animali possano prendere rifugio in caso di pericolo. 

4. Al censimento delle colonie feline provvede l'ASUR direttamente o in convenzione con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012. Per ogni colonia deve risultare il numero di animali, l'eventuale sterilizzazione, la localizzazione, le generalità del referente. Almeno una volta l'anno l'ASUR visita le colonie e aggiorna il censimento. 

5. La presenza di colonie feline che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata ai Comuni e all'ASUR competente che dispone gli accertamenti, le cure e i necessari interventi sanitari.

6. I Comuni singoli o associati possono prevedere la distribuzione di cibo ai gestori delle colonie, anche per tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012 convenzionate, in ragione del numero di animali presenti nelle singole colonie.

Art. 14-ter
Oasi feline

1. I Comuni singoli o associati devono dedicare ampi appezzamenti di terreno all'accoglienza dei gatti che non possono essere reintegrati nelle colonie per accertati problemi fisici, ovvero per i cuccioli non adottati. 

2. Tali oasi devono essere recintate, servite da energia elettrica e approvvigionamento idrico, dotate di cucce e zone d'ombra e di idonei locali di riparo, anche prefabbricati. 

3. Le spese di mantenimento delle strutture e degli animali, ad eccezione delle cure sanitarie e dei farmaci che sono di competenza dell'ASUR, spettano ai Comuni singoli o associati che le gestiscono in proprio per mezzo di convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla l.r. 15/2012.

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LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
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7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

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